Allergeni. Sei in regola?
- apatuzzo
- 1 apr 2022
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 4 apr 2022

L'applicazione della normativa sugli allergeni è spesso causa di dubbi e perplessità.
Per non rischiare di incappare in errori che possono provocare seri problemi di salute ai propri clienti o multe piuttosto salate propongo qui un breve riassunto dei punti salienti del Decreto magari per togliere qualche dubbio.
1- Si definisce allergia alimentare ( e non intolleranza ) una reazione immunologica avversa al cibo con elevato rischio di reazioni quali:
shock anafilattico
orticaria
disturbi respiratori
sindrome orale allergica
disturbi gastroenterici
dermatite atopica
enterocolite allergica da proteine alimentari
gastroenteropatie eosinofile
proctite da proteine alimentari
2- La normativa sull'esposizione degli allergeni anche se trattata già da anni è stata formalmente applicata a partire dal 2011, data nella quale l'Unione Europea ha precisato le norme sugli allergeni con il Regolamento UE 1169/2011.
Per quanto riguarda l'Italia, il nostro paese si è adeguato applicando la normativa nel maggio del 2018 con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2017
3- Il regolamento individua tre tipi di alimenti :
Prodotti venduti o somministrati nelle confezioni originali ( bevande, biscotti, sottoli e sottaceti ecc.) dove la presenza di allergeni va' segnalata graficamente, spesso in grassetto o sottolineando la presenza nell'etichetta.
Prodotti venduti sfusi ( affettati, insaccati, pasta fresca ) per i quali deve essere messa a disposizione del cliente una scheda che riporti sia gli allergeni, sia gli ingredienti e la modalità di conservazione.
Prodotti somministrati: si indicano con questo termine tutti i cibi pronti che si possono consumare all'interno dell'impianto di vendita ( ristoranti ,pizzerie tavole calde e bar ). In questo caso si possono anche solo indicare gli allergeni e non tutti gli altri ingredienti.
4- Il Decreto stabilisce che gli allergeni devono essere evidenziati nella lista
degli ingredienti e ne introduce l'obbligo di segnalazione nel caso fossero presenti in prodotti non preimballati.
Nel 2021 la normativa si è allargata anche alle fasi di raccolta, trasporto e stoccaggio.
Le indicazioni devono essere esposte su appositi registri, nei menù o su cartelli posti accanto ai prodotti.
5- Nel caso in cui le norme non potessero essere rispettate è possibile per l'operatore indicare in maniera ben visibile e leggibile la possibilità di chiedere informazioni sulle sostanze allergiche al personale, che gliele fornirà direttamente o potrà presentare adeguata documentazione da consultare (ecco perché è importante formare bene il personale su questi argomenti ).
Occorre comunque però sempre la presenza di documentazione scritta a disposizione del cliente o degli organi di controllo.
6- Sanzioni previste per la mancata applicazione del regolamento:
Violazione degli obblighi informativi sugli ingredienti: da 1000 a 8000 euro
Omissione nelle fasi precedenti alla vendita: da 500 a 4000 euro
Indicazioni rese in modalità differenti da quelle previste dalla norma: da 1000 a 8000 euro (dimezzabile se la violazione è per difetti di forma)
Omessa indicazione degli allergeni: sanzione da 3000 a 24000 euro
Per fortuna sono previste delle riduzioni per le sanzioni nei seguanti casi:
Fino ad un terzo per microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato non superiore ai 2milioni di euro annui).
Ulteriore riduzione del 30% effettuando il pagamento entro 60 gg. dalla contestazione o 5 giorni dalla notificazione.
Viene inoltre introdotto l'istituto della diffida; l'organo di controllo accertante la violazione diffida l'operatore che deve adempiere alle prescrizioni violate entro 20 giorni e procederà poi alla contestazione formale solo in caso di mancata ottemperanza.

8- Definiamo ora quali sono gli allergeni nel dettaglio:
Cereali contenenti glutine
Crostacei e derivati
Uova e derivati
Pesce e derivati
Arachidi e derivati
Soia e derivati
Latte e derivati (incluso il lattosio)
Frutta con guscio
Sedano e derivati
Senape e derivati
Sesamo e derivati
Anidride solforosa e solfiti
Lupini e derivati
Molluschi e derivati
L'elenco sembra essere piuttosto lungo (14 voci) ma alcune sostanze sono escluse da tali obblighi.
Anche se la cosa può sembrare strana, in ogni caso il numero degli allergeni individuati è di tutto rispetto, pensando ad esempio alla normativa statunitense che ne identifica solo 8.
Di seguito l'elenco delle sostanze escluse da tali obblighi di segnalazione:
- Prodotti utilizzati nella fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori e altre bevande alcoliche: cereali, siero di latte e frutta a guscio;
- Sciroppi di glucosio a base di grano e di orzo, incluso destrosio;
- Malto destrine a base di grano;
- Gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
- Gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino;
- Olio e grasso di soia raffinato;
- Tocoferoli misti naturali (E 306);
- Alpha-d-tocoferolo naturale anche a base di soia;
- Tocoferolo acetato e succinato;
- Fitosteroli e fitosteroli esteri derivati da oli vegetali a base di soia;
- Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli vegetali a base di soia;
- Lattitolo;
E voi? Ora che avete letto questo piccolo riassunto siete in regola?
Come vi siete organizzati per la segnalazione degli allergeni??
Fatemelo sapere nei commenti.
A presto



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